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Informativa INPDAP 29.10.2003, n. 52

d.P.R 29 ottobre 2001, n. 461. Procedimento per il riconoscimento delle pensioni indirette di privilegio.

Come è noto il D.P.R. n. 461 del 29 ottobre 2001 ha innovato le procedure inerenti il riconoscimento del trattamento pensionistico di privilegio esclusivamente nei confronti del personale civile e militare dello Stato, mentre è rimasto invariato l'iter procedurale già in essere per il personale iscritto alle casse pensioni già gestite dagli ex Istituti di previdenza.

Peraltro, il medesimo regolamento definisce un procedimento unico per il riconoscimento della causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo nei confronti di tutti i dipendenti della pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, compreso il personale militare ed equiparato.

Si rammenta, inoltre, che il regolamento in esame opera una netta separazione tra l'accertamento clinico e l'accertamento inerente il nesso di causalità.

In merito all'accertamento clinico, si fa presente che la CMO è tenuta ad esprimere il giudizio, valutando le infermità, sull'idoneità o meno al servizio; nel caso di iscritto deceduto in attività di servizio la CMO emette un giudizio diagnostico esclusivamente sulla patologia che ha determinato il decesso.

In virtù di quanto disposto dall'articolo 12 del regolamento in esame, "il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell'ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio" .

Per quanto riguarda l'accertamento sul nesso di causalità finalizzato al riconoscimento della causa di servizio, l'organismo preposto è il Comitato di verifica per le cause di servizio istituito ai sensi del DPR 461/2001; ai fini del riconoscimento di un trattamento pensionistico di privilegio, per il personale statale l'organismo preposto è il medesimo Comitato di verifica mentre per gli iscritti alle casse pensioni degli ex Istituti di previdenza, la competenza continua ad essere demandata a

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