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Informativa INPDAP 13.10.2003, n. 45

Applicazione dell'art. 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 (disposizioni in materia di assoggettamento all'IRPEF di titolari di più trattamenti pensionistici) e dell'art. 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (disposizioni in materia di rivalutazione automatica delle pensioni dei titolari di più pensioni).

L'art. 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, con effetto dal 1° gennaio 1998 ha, come è noto, introdotto nella normativa del Casellario centrale dei pensionati gestito dall'INPS, contenuta nell'articolo unico del d.P.R. n. 1388/1971, come modificato dall'art. 6 della legge n. 85/1995, un nuovo sistema di applicazione della ritenuta IRPEF in caso di concorso di due o più trattamenti pensionistici, assoggettabili ad IRPEF, erogati dallo stesso o da Enti diversi, volto a consentire, fra l'altro, l'esonero dei titolari dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.

L'art. 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, disciplina, a far data dal 1° gennaio 1999, i criteri e le modalità di determinazione degli aumenti di perequazione automatica per i titolari di più trattamenti pensionistici.

Nel fare rinvio alle istruzioni di carattere generale illustrate nella circolare n. 841 del 24 ottobre 1998 diramata dalla ex Direzione Generale dei Servizi Periferici del Tesoro, con cui sono stati forniti i criteri di attuazione del richiamato art. 8 del decreto legislativo n. 314/1997, che qui devono intendersi riconfermate, si informa che l'INPS, quale gestore del Casellario centrale dei pensionati, ha provveduto a comunicare al coesistente Ufficio II° - Area Applicativa della Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni le risultanze delle proprie elaborazioni, sulla base delle quali, con effetto dalla rata scadente nel prossimo mese di novembre 2003, il Centro Calcolo Pensioni darà corso, con procedura automatizzata, agli adempimenti di competenza delle Sedi provinciali e territoriali INPDAP, attenendosi alle seguenti modalità:

- per le pensioni considerate "principali" dall'INPS, verranno attribuite le detrazioni d'imposta comunicate dal Casellario sulle partite che ne risultino totalmente prive, previa rideterminazione della misura in relazione all'importo complessivo dei trattamenti presenti nel casellario;

- per

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