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D.M. Istruzione 30.10.2003

Ripartizione delle prime due annualità, 2003 e 2004, del terzo triennio di programmazione (2003/2005), per opere di edilizia scolastica, legge 11 gennaio 1996, n. 23. (G.U. 11.11.2003, n. 262)

Formula iniziale

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, ed in particolare gli articoli 2 e 4;

Visto l'art. 15 della legge 3 agosto 1999, n. 265;

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53;

Visti i decreti ministeriali 18 aprile 1996, n. 152, e 6 settembre 1999, con i quali sono state indicate le somme disponibili per le prime annualità dei relativi trienni di applicazione e stabiliti, per ciascuno dei trienni citati, i criteri e le modalità di calcolo, nonché gli indirizzi diretti ad assicurare il necessario coordinamento degli interventi regionali per un'idonea programmazione scolastica nazionale,

Visti, altresì, i decreti ministeriali 8 giugno 1998 e 6 aprile 2000, inerenti alle rispettive annualità successive alla prima, nonché il decreto ministeriale 23 aprile 2001 afferente all'ultima annualità del secondo triennio;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha previsto, nella tabella 2, la somma di Euro 30.987.000 come impegno quindicennale, decorrente dall'anno finanziario 2004, per l'attivazione, in tale annualità, di opere di edilizia scolastica ai fini di cui agli articoli 2 e 4 della prefata legge n. 23/1996;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che contempla, nella tabella 1, una somma di 10 milioni di euro come impegno quindicennale, decorrente dall'anno finanziario 2003, per le medesime finalità relativamente all'esercizio di riferimento;

Considerata, quindi, la concreta possibilità di procedere alla ripartizione, tra le regioni e province autonome di Bolzano e Trento, dei fondi come sopra disponibili, al fine di consentire la puntuale attuazione degli interventi, di cui ai citati articoli 2 e 4, relativi al primo e secondo piano annuale del terzo triennio di programmazione regionale;

Ritenuta l'opportunità, anche per motivazioni di correntezza amministrativa ed economicità dei mezzi giuridici, di sussumere nel presente, unico, decreto i finanziamenti, con relative

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