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Documento INDPAP 05.11.2003, n. 53

Benefici attribuiti al personale riconosciuto invalido o mutilato per causa di servizio.

Talune Amministrazioni ed Enti hanno chiesto chiarimenti in ordine all'applicazione dei benefici di cui all'oggetto ed, in particolare, alle modalità di attribuzione degli stessi, anche alla luce di quanto indicato nelle informative n. 31 del 18/3/2002 e n. 73 del 4/10/2002.

In via preliminare è bene precisare che il beneficio in parola (consistente, si ricorda, in un incremento stipendiale del 2,50% o del 1,25%, rispettivamente, per le infermità ascritte alle prime sei categorie ovvero alle ultime due categorie di cui alla tabella A annessa al dPR 30 dicembre 1981 n. 834), esteso al personale riconosciuto invalido o mutilato per causa di servizio dalla legge 15 luglio 1950, n. 539, è attribuito dall'ente datore di lavoro, in quanto da computare come incremento economico sul trattamento retributivo dell'interessato.

È quindi l'ente datore di lavoro che, sulla base della normativa di volta in volta vigente (norma di legge o di contratto), attribuisce il predetto beneficio al personale destinatario: il riconoscimento sul trattamento di quiescenza è conseguenza dell'inclusione del citato beneficio nella retribuzione pensionabile.

Nel merito, si forniscono alcune puntualizzazioni, distinguendo l'ipotesi dell'attribuzione dei benefici in questione in base al contratto di appartenenza dell'interessato da quella dell'attribuzione dei benefici ai sensi della normativa di cui agli art. 43 e 44 del R.D.L. 30 settembre 1922 n. 1290, come integrata dalla legge n. 539/1950.

A) Benefici attribuiti al personale riconosciuto invalido o mutilato per causa di servizio in base al relativo contratto di comparto.

In tutti i casi in cui è il contratto nazionale di lavoro che regola il beneficio indicato in oggetto, lo stesso trova la sua disciplina esclusivamente nel contratto medesimo a decorrere dal giorno successivo alla sua stipulazione.

È, quindi, il contratto che individua (o conferma) la base retributiva su cui l'ente datore di

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