D.P.R. 19.11.2003
1. Ai fini della stipulazione dei contratti a tempo indeterminato è assegnato al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a decorrere dal 1° settembre 2004, sia agli effetti giuridici che economici, un contingente di personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2004-2005 non superiore a 15.000 unità.
2. Il contingente di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel rispetto dei fabbisogni prioritari.
3. Per le assunzioni del personale ATA non può essere comunque superato il limite complessivo del relativo turn-over.
4. Con successivo atto di programmazione si procederà ad una quantificazione del fabbisogno di personale della scuola da autorizzare ai fini della stipula dei contratti a tempo indeterminato in relazione agli effetti concreti della riforma dell'istruzione di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, ed alle cessazioni dal servizio correlate alle modifiche normative che potranno intervenire in materia di quiescenza e previdenza.
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