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Decreto legislativo 19.11.2003, n. 346

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento. (G.U. 23.12.2003, n. 297)

Art. 1 - Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, nonché al decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Gli istituti e le materie del rapporto di lavoro non riservati alla legge secondo i principi recati dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sono disciplinati nei limiti di cui all'articolo 4 dello Statuto, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da contratti collettivi provinciali volti al perseguimento degli obiettivi posti dall'ordinamento scolastico e al perseguimento delle finalità di cui al comma 3, garantendo il rispetto del trattamento economico fondamentale previsto dai rispettivi contratti collettivi nazionali, nonché il rispetto delle qualifiche e del trattamento di previdenza previsto dalle vigenti normative. Ove, per il perseguimento dei predetti obiettivi e finalità, prevedano prestazioni lavorative ordinarie quantitativamente superiori rispetto a quelle previste dai contratti collettivi nazionali, i contratti collettivi provinciali prevedono altresì un trattamento economico fondamentale aggiuntivo correlato alle maggiori prestazioni e distinto da quello previsto dai contratti collettivi nazionali medesimi. Per il personale insegnante che cessa dal servizio, ai fini del calcolo della pensione il trattamento economico fondamentale aggiuntivo previsto dai contratti collettivi provinciali, salvo che il lavoratore sia soggetto al, ovvero opti per il, sistema contributivo, è computato come retribuzione accessoria. I predetti contratti possono altresì disciplinare, senza oneri a carico dello Stato, forme di prev

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