Legge 20.03.2003, n. 77
Allegato - Traduzione non ufficiale
Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli
Preambolo
Gli Stati membri del consiglio d'Europa e gli altri Stati firmatari della presente Convenzione,
Considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa è di realizzare una più stretta unione tra i suoi membri;
In considerazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo ed in particolare dell'articolo 4 che esige che gli Stati Parti adottino ogni misura legislativa, amministrativa e di altro genere necessaria per l'attuazione dei diritti riconosciuti in tale Convenzione;
Prendendo nota del contenuto della Raccomandazione 1121 (1990) dell'Assemblea Parlamentare relative ai diritti dei fanciulli;
Convinti che i diritti e gli interessi superiori dei fanciulli debbano essere promossi e che a tal fine i fanciulli dovrebbero avere la possibilità di esercitare tali diritti, in particolare nelle procedure in materia familiare che li concernono;
Riconoscendo che i fanciulli dovrebbero ricevere informazioni pertinenti affinché i loro diritti ed interessi superiori possano essere promossi, e le loro opinioni tenute in debito conto;
Riconoscendo il ruolo rilevante dei genitori per la protezione e la promozione dei diritti e degli interessi superiori dei figli, e considerando che anche gli Stati dovrebbero, se del caso, concorrervi;
Considerando tuttavia che in caso di conflitto, e opportuno che le famiglie si adoperino per raggiungere un accordo prima di deferire la questione dinnanzi ad un'istanza giudiziaria,
Hanno convenuto quanto segue:
Capitolo I - Portata e oggetto della Convenzione, e definizioni
Art. 1 - Portata ed oggetto della Convenzione
1. La presenta convenzione si applica ai fanciulli che non hanno ancora 18 anni.
2. L'oggetto dalla presenta Convenzione mira a promuovere, nell'
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