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Informativa INPDAP 11.03.2003, n. 15

Riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro (articolo 35, comma 5, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151).

1. Premessa

Questo Istituto ha sciolto la riserva in merito all'accredito figurativo inerente i periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria per maternità al di fuori del rapporto di lavoro di cui all'articolo 25, comma 2, del Dlgs 26 marzo 2001, n. 151 ( cfr. Informativa Inpdap n. 8 del 28 febbraio 2003 diramata dalla Direzione Centrale delle Entrate).

Con la presente si intendono ora illustrare, per quanto di competenza, le modalità applicative inerenti la facoltà di riscatto dei periodi di congedo parentale al di fuori del rapporto di lavoro di cui all'articolo 35, comma 5, del Dlgs 26 marzo 2001, n. 151.

2. Periodi riscattabili e destinatari

2.1 Aspetti normativi.

L'art.35, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001, dispone che " per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi non coperti da assicurazione e corrispondenti a quelli che danno luogo al congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, possono essere riscattati, nella misura massima di cinque anni, con le modalità di cui all'art.13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni, a condizione che i richiedenti possano far valere, all'atto della domanda, complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa ".

Tale disposizione non pone più alcun limite in merito alla collocazione temporale dell'evento da riconoscere ed estende la copertura previdenziale anche agli eventi antecedenti il 1.1.1994, essendo stato abrogato l'articolo 14, comma 1, del dlgs n. 503/1992.

Ciò consente di ammettere a riscatto i periodi corrispondenti al congedo parentale verificatisi al di fuori di un rapporto di lavoro, indipendentemente dalla data in cui si è verificato l'evento, a

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