D.M. Lavoro e politiche sociali 10.03.2003
Formula iniziale
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ
Visto l'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che istituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione;
Visto l'art. 9, commi 1 e 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, istitutivo del Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità;
Visto il comma 4 del medesimo art. 9 istitutivo di una commissione interministeriale per la gestione del Fondo succitato;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso in data 28 novembre 2002;
Visto il decreto direttoriale 25 settembre 2001 relativo all'impegno di spesa, sul cap. 1352 (ex 2661), per l'esercizio finanziario 2001 di Euro 9.300.000 per le attività dei consiglieri di parità, ai sensi dell'art. 47, comma 1, lettera d) della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto l'art. 6, commi 2, 4 e 5 del succitato decreto legislativo n. 196/2000;
Ritenuto di dover ripartire le assegnazioni dell'anno 2001 nella misura del 30% riservata all'ufficio del consigliere nazionale di parità e del 70% destinata alle regioni;
Ritenuto di dover stabilire per le consigliere ed i consiglieri regionali e provinciali di parità, effettivi e supplenti, ove si tratti di lavoratori dipendenti, la misura massima dei permessi non retribuiti e l'importo della relativa indennità;
Ritenuto di dover determinare per le consigliere ed i consiglieri regionali e provinciali di parità, effettivi e supplenti, ove si tratti di lavoratori autonomi o liberi professionisti, il limite massimo delle ore di attività e la misura della relativa indennità;
Ritenuto di dover determinare per la consigliera o il consigliere nazio
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