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D.M. Lavoro e politiche sociali 10.03.2003

Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e di determinazione dei permessi e delle relative indennità.

Art. 3 -

É stabilito, secondo l'allegata tabella 2 che forma parte integrante del presente decreto: per le consigliere e consiglieri, regionali e provinciali di parità, effettivi e supplenti, ove si tratti di lavoratori dipendenti il numero massimo di permessi non retribuiti e la relativa indennità;

per le consigliere e consiglieri regionali e provinciali di parità, effettivi e supplenti, ove si tratti di lavoratori autonomi o liberi professionisti, il limite massimo delle ore di attività e la misura della relativa indennità rapportata alle rispettive tariffe degli ordini professionali o albi di appartenenza;

per la consigliera o consigliere nazionale di parità, effettiva/o e supplente, ove lavoratore dipendente, il numero massimo di permessi non retribuiti, nonché la relativa indennità; in alternativa, in caso di collocamento in aspettativa non retribuita per la durata del mandato, l'importo di un'indennità complessiva determinata tenendo conto dell'esigenza di ristoro della retribuzione perduta e di compenso dell'attività svolta;

per la consigliera o consigliere nazionale di parità, effettiva/o e supplente, ove lavoratore autonomo o libero professionista, il limite massimo di ore di attività e l'indennità relativa rapportata alle rispettive tariffe degli ordini professionali o albi di appartenenza. In ogni caso, le indennità previste spettano esclusivamente per le ore di attività effettivamente svolte.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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