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C.M. MIUR 14.03.2003, n. 30

Flussi finanziari delle istituzioni scolastiche. Adempimenti per la trasmissione dei dati.

Il D.M. 1° febbraio 2001, n. 44, all'art. 58 comma 4 lettera e) ed all' art. 60 comma 2 stabilisce che gli Uffici scolastici regionali devono rilevare "notizie e dati" relativi agli aspetti finanziari delle attività poste in essere dalle istituzioni scolastiche, oltre ai dati riguardanti il conto consuntivo.

Modalità di trasmissione - Al fine di consentire agli Uffici scolastici regionali gli adempimenti di cui sopra, si rende necessario che le istituzioni scolastiche provvedano alla trasmissione per via telematica - al Sistema Informativo dell'Amministrazione - SIMPI - dei dati relativi alla gestione finanziaria.

I dati da trasmettere riguardano le seguenti fasi procedurali dell'attività finanziaria delle scuole:

1. Programma annuale;

2. Realizzazione del programma annuale (attività gestionale);

3. Modifiche del programma;

4. Conto consuntivo. Tali dati devono essere rilevati fino al secondo livello di dettaglio cioè di Aggregato/Voce e di Tipo/Conto.

La trasmissione dei dati relativi al punto 2 deve essere effettuata entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello di riferimento.

Referente - Poiché l'attività di monitoraggio richiede un coordinamento sul piano regionale, sia ai fini delle notizie da fornire a livello di Amministrazione centrale sia per il necessario supporto alle Istituzioni Scolastiche, si rende necessario che le SS.LL. individuino uno o più referenti. Una nota tecnico - organizzativa è disponibile nell'apposita sezione del sito in cui sono definite le attività, le modalità e gli elementi di attenzione per l'effettuazione del predetto monitoraggio.

Le SS.LL. sono pregate di comunicare, entro il 31 marzo 2003, il nome del referente o dei referenti per l'attività di cui sopra compilando il modulo in allegato 2; il modulo va restituito al Servizio scrivente all'indirizzo di posta elettronica monitoraggioflussifinanziari@istruzione.it.

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