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C.M. Economia e finanze 20.03.2003, n. 16

Istituzioni scolastiche. Funzioni di controllo della Ragioneria provinciale dello Stato.

Alcune Ragionerie provinciali hanno segnalato che i dirigenti delle locali Istituzioni scolastiche hanno espresso dubbi sulla permanenza del controllo preventivo di legalità della Ragioneria provinciale sugli atti da loro emessi, in considerazione della mutata natura giuridica delle Istituzioni scolastiche, a seguito dell'acquisizione della personalità giuridica, loro conferita dalla legge 15 marzo 1997, n. 59.

Alla luce del processo di riforma, infatti, i citati dirigenti hanno espresso l'avviso che le Istituzioni scolastiche non possano essere più considerate Amministrazioni statali in senso stretto, bensì organizzazioni indirette o enti ausiliari dello Stato, il che farebbe conseguentemente venire meno la funzione di controllo delle Ragionerie.

Hanno ritenuto, quindi, non più applicabili agli atti emanati dalle istituzioni scolastiche le considerazioni espresse nella circolare dello scrivente n. 69 del 6 agosto 1998 in merito all'assoggettabilità alla verifica di legalità della competente Ragioneria provinciale.

A conferma di ciò hanno evidenziato che l'art. 57 del D.M. n. 44 del 1° febbraio 2001 attribuirebbe i controlli di regolarità amministrativa e contabile esclusivamente al Collegio dei revisori dei conti.

Esaminata la questione, si deve preliminarmente precisare che dall'attribuzione della personalità giuridica alle istituzioni scolastiche non può farsi automaticamente derivare la trasformazione della loro natura giuridica da amministrazioni statali in senso stretto ad "organizzazioni indirette o enti ausiliari dello Stato".

Deve considerarsi, infatti, che gli istituti tecnici, professionali e d'arte, quantunque già dotati di personalità giuridica ante legge n. 59/1997, sono sempre stati comunque inclusi nelle amministrazioni statali, come esplicitamente specificato anche dall'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Con l'articolo 21 della citata legge n. 59/1997 non si attua che "l'estensione ai circoli

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