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C.M. Economia e Finanze 06.03.2003, n. 315

Accertamenti di cui all'art. 35, commi 5 e 6, della legge n. 289/2002 (finanziaria 2003). Prime indicazioni applicative.

Come noto, nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31.12.2002 (S.O. n. 240/L), è stata pubblicata le legge n. 289 del 27.12.2002, la quale, all'art. 35, commi 5 e 6 , contiene disposizioni che incidono direttamente sulle attribuzioni delle Commissioni mediche di verifica.

Le norme in questione stabiliscono, infatti, che il "Il personale docente dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, dalla commissione medica operante preso le aziende sanitarie locali, qualora chieda di essere collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti, è sottoposto ad accertamento medico da effettuare dalla commissione di cui all'art. 2 bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, competente in relazione alla sede di servizio. Tale commissione è competente altresì ad effettuare le periodiche visite di controllo disposte dall'Autorità scolastica.

Il comma 6, poi, prevede che "Per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni previste dal profilo di appartenenza non si procede al collocamento fuori ruolo".

Dalla lettura di quest'ultima disposizione, per deduzione logica e dall'esame del contesto in cui la stessa risulta inserita, deve giungersi alla conclusione che anche il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola viene sottoposto alle visite di accertamento da parte delle Commissioni mediche di verifica. Tale interpretazione è confortata dalla lettura delle disposizioni impartite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai propri Uffici periferici (nota n. 231/Dip/UO2 del 24.1.2003), ove si afferma che tale personale deve essere sottoposto a visite periodiche di controllo per accertare il permanere delle condizioni

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