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Nota MIUR 26.05.2003, prot. n. 823

Onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti (Area I). D.Lvo n° 165 del 30 marzo 2001 - art. 24, c.3.

Il 3° comma dell'art. 24 del D.Lvo 29/93, recepito dal D.L.vo 165/2001, ha introdotto il concetto di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, stabilendo che il trattamento economico contrattualmente determinato, remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal medesimo decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'Amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa.

Per i dirigenti incaricati di titolarità di uffici di livello generale, la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri datata 1° marzo 2000 ha impartito istruzioni volte ad assicurare presso la generalità delle amministrazioni dello Stato, la piena operatività del principio di onnicomprensività della retribuzione, a decorrere dal 1° luglio 2000.

L'art.52, comma 69, della legge 28.12.2001 n.448 ha previsto che, nel caso in cui la contrattazione integrativa riguardante i dirigenti incaricati della titolarità di uffici o di funzione di livello non generale non sia definita entro il 30 giugno 2002, per i compensi correlati ad incarichi aggiuntivi si applichi la disciplina dell'onnicomprensività prevista dal suddetto decreto legislativo a decorrere dal 1° luglio 2002.

Per quanto sopra detto, a decorrere dal 1° luglio 2000, per i dirigenti di prima fascia, e a decorrere dal 1° luglio 2002, per i dirigenti di seconda fascia, le Amministrazioni ed i terzi erogatori non devono procedere al pagamento diretto agli interessati dei compensi concernenti incarichi svolti in regime di onnicomprensività e devono versare i relativi importi, al lordo degli oneri a carico dello stato - con esclusione dell'IRAP che dovrà essere versata alle Regioni territorialmente competenti -, in conto entrata del bilancio, con imputazione rispettivamente:

Dirigenti Prima Fascia: Capo XIII - Capitolo 3408/art. 1 (Somme relative ai compensi per incarichi conferi

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