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Nota MIUR 12.05.2003, prot. n. 642

Applicazione dei C.C.N.L. dell'1 marzo 2002 e dei C.I.N. del 23 settembre 2002 per il personale dirigente scolastico.

A seguito delle istruzioni, elaborate d'intesa col Servizio affari Economici e Finanziari, emanate in precedenza relativamente ai contratti collettivi in oggetto, si forniscono le seguenti precisazioni.

1) Fondi regionali

I fondi regionali, come individuati e quantificati in sede di contrattazione integrativa nazionale, costituiscono i limiti di impegno annui entro i quali possono essere attribuite, ai dirigenti scolastici in servizio in ciascun ambito regionale, le retribuzioni di posizione e le retribuzioni di risultato a carico dei capitoli di spesa afferenti a stipendi per il personale della scuola assunto a tempo indeterminato.

Essi, pertanto, non corrispondono a stanziamenti di nuovi capitoli a carico dei quali ordinare pagamenti.

Considerata la non coincidenza dell'anno finanziario con l'anno scolastico, risulta intuitivo che, in caso di cambiamento della sede di servizio, il conferimento delle retribuzioni di posizione e di risultato dovrà essere rapportato ai dodicesimi di pertinenza (di regola: 8/12mi - 4/12mi) delle eventuali diverse misure retributive spettanti.

Gli importi dei fondi regionali, descritti negli allegati al C.I.N. del 23 settembre 2002, sono stabiliti al lordo spettante ai dipendenti e non comprendono, quindi, i contributi previdenziali e l'I.R.A.P, a carico dello Stato.

2) Conguagli retributivi

Le Direzioni provinciali dei servizi vari del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono già in possesso dei dati relativi alle indennità di direzione percepite in misura fissa sugli stipendi del personale già direttivo della scuola.

Ai fini della corresponsione del trattamento economico accessorio e dei necessari conguagli, codesti Uffici scolastici regionali dovranno acquisire apposite certificazioni rilasciate dalle competenti istituzioni scolastiche, orientativamente redatte secondo il fac-simile allegato alla presente, da allegare ai provvedimenti con i quali viene attribuita agli in

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