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D.M. Interno 14.05.2003

Modifiche al decreto del Ministero dell'interno in data 19 luglio 2000 recante regole tecniche e di sicurezza relative alla carta di identità e al documento d'identità elettronici. (G.U. 10.07.2003, n. 158)

Articolo unico -

Il decreto del Ministro dell'interno 19 luglio 2000 è modificato come segue:

"Art. 9 (Inizializzazione e numerazione del documento).

- 1. (Omissis).

2. I supporti fisici prodotti nella prima fase di sperimentazione fino all'entrata in vigore del presente decreto recano la numerazione da AA0000001 a AA0155940.

I supporti fisici prodotti dall'entrata in vigore del presente decreto saranno numerati in progressione a partire da 0000001AA.

I numeri non attribuiti non possono essere riassegnati e verranno pubblicati con cadenza trimestrale nella Gazzetta Ufficiale con apposito decreto dirigenziale del Ministero dell'interno.

L'allegato A al decreto del Ministro dell'interno 19 luglio 2000 si intende modificato, relativamente ai punti b) ed e) recanti l'indicazione del numero assegnato al documento in bianco, con le modalità specificate all'art. 9, comma 2.

L'allegato B del decreto del Ministro dell'interno 19 luglio 2000 - sezione 5, punto 5.1.1. "Elementi di sicurezza grafici e di stampa" e punto 5.1.2."Inchiostri" - è modificato come segue:

5.1.1. Elementi di sicurezza grafici e di stampa.

È previsto l'uso dei seguenti elementi di sicurezza tipici delle carte valori:

motivi grafici ad elementi variabili;

elementi grafici diffrattivi;

microprint;

processo di masterizzazione photomask con stampa ad alta risoluzione di immagini direttamente su film ottico;

Embedded hologram (incisione grafica su banda laser).

5.1.2. Inchiostri.

Per la stampa è previsto l'impiego di inchiostri dotati di speciali caratteristiche, come quelli fluorescenti (visibili all'ultravioletto) e otticamente variabili (OVI - Optical variable ink).".

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