IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legge 09.05.2003, n. 105

Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali. (G.U. 14.05.2003, n. 110)

Art. 2 - Disposizioni per il funzionamento delle università e degli enti di ricerca

1. Il quarto periodo del comma 13 dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è soppresso.

2. Dopo il comma 13 dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è inserito il seguente:

«Per l'anno 2003, per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, l'Agenzia spaziale italiana, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatti comunque salvi le assunzioni di personale a tempo determinato ovvero i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, i cui oneri ricadono su fondi derivanti da contratti con le istituzioni comunitarie e internazionali di cui all'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e da contratti con le imprese; per le medesime istituzioni sono comunque consentite assunzioni di personale a tempo determinato nonché la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca ovvero di progetti finalizzati al miglioramento dei servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del fondo di finanziamento degli enti o del fondo di finanziamento ordinario delle università.».

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.