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Circolare INPS 26.05.2003, n. 93

Misura e calcolo della indennità di maternità/paternità prevista dal D.M. 4/4/2002 a favore dei soggetti iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi (collaboratori coordinati e continuativi e liberi professionisti) istituita con legge 8.8.1995, n. 335. Casi particolari.

Sommario:

- In caso di anzianità assicurativa pari o superiore a 12 mesi, qualora l'iscrizione decorra successivamente al mese di gennaio dell'anno in cui inizia il periodo di riferimento, il reddito da attività libero professionale dell'anno in questione va diviso non per 12, ma per il numero di mesi compresi tra l'iscrizione e la fine dell'anno medesimo.

- In caso di anzianità assicurativa inferiore a 12 mesi, ai fini della individuazione del reddito medio giornaliero da assumere come base di calcolo per l'indennità, si deve tener conto del numero di mesi e/o giorni decorrenti dall' iscrizione.

- Nell'ipotesi in cui il mese di iscrizione sia precedente al mese in cui è iniziata la percezione del reddito derivante sia da attività libero professionale che da attività di collaborazione coordinata e continuativa, si deve tener conto non dei soli mesi e/o giorni di percezione del reddito, ma dei mesi e/o giorni decorrenti dall'iscrizione.

- In caso di corresponsione di emolumenti arretrati da parte del committente, anche per i collaboratori coordinati e continuativi trovano applicazione le stesse modalità di calcolo previste per i liberi professionisti.

Premessa

Con la circ. n. 138 del 29 luglio 2002 sono state impartite disposizioni applicative del D.M. 4/4/2002, che, innovando rispetto alla precedente disciplina, ha introdotto, in favore dei soggetti iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi (collaboratori coordinati e continuativi e liberi professionisti) istituita con legge 8/8/1995 n. 335, purché non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e non pensionati, il diritto alla indennità di maternità, alla indennità in caso di adozione o affidamento e alla indennità di paternità.

Con particolare riguardo agli emolumenti utili ai fini del computo delle suddette indennità, di cui all'art. 4 del decreto medesimo, si ritiene opportuno fornire indicazioni ai fini di una corretta determinazi

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