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Circolare INPDAP 07.05.2003, n. 14

Inosservanza dell'obbligo delle Amministrazioni e degli Enti, datori di lavoro, di trasmissione dei dati di pertinenza di questo Istituto.

La legge di riforma del sistema pensionistico n.335, del 1995, ha previsto all'articolo 1, comma 6, l'obbligo per questo Istituto, che gestisce i trattamenti di quiescenza e di previdenza del pubblico impiego, di fornire la certificazione della posizione assicurativa ai propri iscritti. La disposizione richiamata recita infatti testualmente "ad ogni assicurato è inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa". È di tutta evidenza, quindi, la rilevanza di una tempestiva ed esaustiva acquisizione dei dati conoscitivi, finalizzata a garantire una adeguata tutela previdenziale agli iscritti, che potranno in tal modo consapevolmente esercitare l'opzione, disciplinata dalla medesima legge di riforma citata, in ordine al sistema retributivo e/o contributivo, oltre che ricorrere alla previdenza complementare. Al riguardo la costituzione e l'aggiornamento della posizione assicurativa è affidata alla banca dati unificata, attualmente in fase di progressiva realizzazione, a cui è attribuito il ruolo di risorsa condivisa da tutti i settori informatici procedurali, finalizzata alla gestione integrata in automatico dei molteplici rapporti instaurati da un medesimo utente con questo Istituto. Come è noto, l'attività relativa al popolamento della medesima banca dati è stata posta in essere in diversificate fasi temporali (progetto Sonar, circolare 38/2000 e circolare 39/2000). Da ultimo, e specificamente dal 1999, l'acquisizione delle informazioni giuridico-economiche relative a tutti gli iscritti a questa gestione previdenziale è stata demandata alla dichiarazione annuale unificata delle retribuzioni ai fini fiscali e previdenziali (mod.770) da presentare per il tramite del Ministero dell'Economia e delle Finanze, come disposto con decreto dirigenziale 25 agosto 1999 (G.U. 3.9.1999, n. 207), ai sensi del c. 3, dell'art. 4, dPR 322/98. In merito s

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