Sentenza TAR Lazio - sezione III bis 14.07.2003, n. 4701
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(stralcio)
Le controdeduzioni dell'Amministrazione giustificano l'impugnato decreto ministeriale con la necessità, rilevata anche alla stregua del parere reso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nell'adunanza dell'8.4.2003, di determinare un riequilibrio nelle rispettive posizioni tra i docenti abilitati presso le S.S.I.S. e i docenti in possesso di abilitazioni conseguite nel precedente ordinamento, o comunque con differente canale. Tanto in conseguenza dell'unificazione in unico scaglione, ad opera del D.L. 3.7.2001 n. 255 e della legge di conversione 20.8.2001 n. 333, della terza e della quarta fascia delle graduatorie provinciali permanenti per l'immissione in ruolo, definite nel D.M. 27.3.2000 n. 123 e riconosciute illegittime, nella suddivisione, da pronunce del Giudice amministrativo.
La legge n. 333/2001, pertanto, aveva disposto (art. 2) che a decorrere dall'a.s. 2002/03 l'integrazione delle graduatorie avvenisse con periodicità annuale, entro il 31 maggio di ciascun anno, inserendo nell'ultimo scaglione gli idonei dei concorsi a cattedre per titoli ed esami e i possessori dei diplomi rilasciati dalle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario. Nel medesimo scaglione erano già iscritti, in fase di prima integrazione e in virtù dell'art. 1 della L. n. 333/2001 e in modifica dell'art. 2 del D.M. n. 123/2000 (dopo le sentenze del TAR Lazio), coloro che avevano maturato i requisiti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli - superamento delle prove di un concorso per titoli ed esami anche a soli fini abilitativi relativo alla medesima classe di concorso o al medesimo posto di ruolo e trecentosessanta giorni di servizio prestati nelle scuole statali nel triennio scolastico antecedente - alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nelle graduatorie, nonché coloro che alla stessa data avevano superato le prove di un concorso per titoli ed esami o di esami anche ai
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