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Nota MIUR 11.07.2003, prot. n. 528

Contratti di collaborazione coordinata e continuativa: Commissione nazionale paritetica di conciliazione e raffreddamento; Benefici di cui all'art. 7 comma 6 del D.lgs. n. 81/2000.

Per opportuna conoscenza si comunica che, con provvedimento del 26 u.s. è stata costituita la Commissione nazionale paritetica di conciliazione e raffreddamento, prevista, dall'art.12 dell'Intesa sottoscritta dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dalle Organizzazioni Sindacali il 30/9/2002 nella materia indicata in oggetto.

Alla stessa potranno rivolgersi sia le OO.SS, sia le parti che abbiano sottoscritto i contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

La Commissione ha, come è noto, la funzione di esaminare le controversie di interpretazione e di applicazione degli istituti e delle clausole previste dall'intesa stessa, oltre ad essere organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse tra le parti.

Si coglie l'occasione per far presente che, nello svolgimento del rapporto di collaborazione, le malattie di breve durata o altri eventi che causano l'impossibilità temporanea della prestazione non comportano decurtazioni economiche né obbligo di recupero di attività non espletata. Inoltre si precisa che le modalità e i tempi di godimento del periodo di recupero psico-fisico di un mese vanno concordati tra le parti, tenendo conto del progetto programmato da svolgere.

Si informa, infine, che sono tuttora in corso incontri con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con le Organizzazioni Sindacali di categoria per la risoluzione dei problemi concernenti il beneficio previsto dall'art. 7 commi 1 e 6 del DL.vo 81/2000.

 

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