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Informativa INPDAP 24.07.2003, n. 33

Scuole paritarie. Accertamento obbligo iscrittivo.

La Legge n. 62 del 10.03.2000, recante norme per la parità scolastica, ha ricondotto le scuole non statali nelle due sole tipologie delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie ed ha previsto all'art. 1, comma 7, allo scadere del terzo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della legge stessa, il definitivo superamento delle disposizioni contenute nel T.U. n. 297 del 16.4.1994. Ciò stante, con informativa n. 25 del 30.10.2002 questa Direzione Centrale ha fatto riserva di partecipare gli Enti iscritti alla C.P.I. in merito alla sussistenza dell'obbligo iscrittivo ai sensi dell'art. 6 legge n. 176/1941 a far tempo dall'entrata a regime della novellata disciplina.

Al riguardo si fa presente che il Ministero dell' Istruzione, dell'Università, e della Ricerca con nota 11.7.2003, n. 1419, ha comunicato che la scadenza del suddetto periodo transitorio di tre anni non è tassativo e automatico, in quanto è subordinato alla presentazione al Parlamento di una relazione sullo stato di attuazione della legge n. 62/2000, ad un preventivo parere delle competenti Commissioni parlamentari e alla successiva proposta per il definitivo superamento del dlgs 16.4.1994, n. 297. Pertanto nelle more di attuazione del sopra descritto iter procedurale, devono considerarsi tuttora in vigore le normative preesistenti, compresa quella relativa alle scuole elementari parificate e all'obbligo iscrittivo alla C.P.I. gestita da questo Ente previdenziale.

 

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