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Informativa INPDAP 08.07.2003, n. 37

Decreto 13 gennaio 2003 - Modalità e termini per il conseguimento dell'indennità una tantum ai superstiti ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335..

1. Premessa

In attuazione del disposto dell'art. 1, comma 20, della legge n. 335/1995, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha emanato il decreto 13 gennaio 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 11 febbraio 2003 - Serie generale n. 34, con il quale sono state definite le modalità e i termini per il conseguimento dell'indennità una tantum nei confronti dei superstiti di un iscritto, destinatario di un sistema di calcolo esclusivamente contributivo, per i quali non sussistono i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione indiretta.

Si ricorda che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 335/1995, agli iscritti a questo Istituto è stata estesa la disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria (articolo 1, comma 41). In virtù di tale estensione, il diritto alla pensione indiretta, anche nel sistema contributivo, si consegue qualora l'iscritto alla data del decesso poteva far valere almeno quindici anni di contribuzione ovvero cinque anni di anzianità contributiva, di cui almeno tre nei cinque anni precedenti la data della morte, stante i riferimenti normativi richiamati nel preambolo del decreto interministeriale indicato in oggetto.

2. Destinatari

L'indennità una tantum, prevista dall'art. 1, co. 20, della legge n. 335/95, compete ai superstiti di assicurato il cui trattamento pensionistico sarebbe stato liquidato esclusivamente secondo il sistema contributivo.

Per superstiti di assicurato aventi titolo all'indennità in parola, devono intendersi:

a) il coniuge superstite anche se separato legalmente. Se al coniuge superstite separato era stata addebitata la responsabilità della separazione, lo stesso ha diritto all'indennità una tantum in parola soltanto nel caso in cui risulti titolare di assegno alimentare a ca

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