Decreto legislativo 03.07.2003, n. 173
1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 24:
1) al comma 1:
a) alla lettera a), dopo le parole: "gestione del debito pubblico", sono inserite le seguenti: "; alla valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello Stato"; prima delle parole "alla gestione di partecipazioni" è soppressa la congiunzione "e"; in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "alla monetazione; alla prevenzione delle frodi sui mezzi di pagamento diversi dalla moneta e dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, ferme restando le competenze del Ministero dell'interno in materia;";
b) alla lettera b), in fine, dopo la parola: "ordinamento", sono aggiunte le seguenti: ", ivi comprese le funzioni ispettive ed i controlli di regolarità amministrativa e contabile effettuati, ai sensi della normativa vigente, dagli Uffici centrali del bilancio costituiti presso i Ministeri e dalle ragionerie provinciali dello Stato;";
c) alla lettera d) sono soppresse le parole: "patrimonio dello Stato,";
d) la lettera e) è sostituita dalla seguente lettera: "e) amministrazione generale, servizi indivisibili e comuni del Ministero, con particolare riguardo alle attività di promozione, coordinamento e sviluppo della qualità dei processi e dell'organizzazione e alla gestione delle risorse; linee generali e coordinamento delle attività concernenti il personale del Ministero; affari generali ed attività di gestione del personale del Ministero di carattere comune ed indivisibile; programmazione generale del fabbisogno del Ministero e coordinamento delle attività in materia di reclutamento del personale del Ministero; rappresentanza della parte pubblica nei rapporti sindacali all'interno del Ministero; te
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