CCNQ 24.07.2003
Contratto collettivo nazionale quadro di rinnovo del C.C.N.Q. su arbitrato e conciliazione del 23.01.2001. (G.U. 02.10.2003, n. 229)
L'art. 6 del C.C.N.Q. del 23 gennaio 2001 non modifica il termine di impugnazione delle sanzioni disciplinari in caso di ricorso alle procedure arbitrali, sia di fronte all'arbitro unico che di fronte ai collegi arbitrali di cui ai commi 8 e 9, art. 55, decreto legislativo n. 165/2001. Tale termine rimane pertanto di venti giorni dall'applicazione della sanzione così come previsto dall'art. 55, comma 7, del decreto legislativo n. 165/2001 e dall'art. 7, comma 6, della legge n. 300/1970.
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