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CCNQ 24.07.2003

Contratto collettivo nazionale quadro di rinnovo del C.C.N.Q. su arbitrato e conciliazione del 23.01.2001. (G.U. 02.10.2003, n. 229)

Art. 3 -

1. Tutte le procedure di cui all'art. 2 sono rimesse nei termini dal momento della comunicazione alle parti della remissione stessa, da farsi a cura della camera arbitrale entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.

2. Sono ugualmente valide le richieste svolte ai sensi dell'art. 6 del C.C.N.Q. del 23 gennaio 2001 ai collegi arbitrali di disciplina ancora funzionanti alla data di stipula del contratto stesso.

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