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CCNL 24.07.2003

Contratto collettivo nazionale lavoro sottoscritto il 24.07.2003 del comparto scuola quadriennio giuridico 2002-05 e 1° biennio economico 2002-03. (G.U. 14.08.2003, n. 188)

Capo II - Relazioni sindacali

Art. 6 - Relazioni a livello di istituzione scolastica (art. 6 del CCNL 1999 ed art. 3 del CCNL 15.3.2001)

1. A livello di ogni istituzione scolastica ed educativa, in coerenza con l'autonomia della stessa e nel rispetto delle competenze del dirigente scolastico e degli organi collegiali, le relazioni sindacali si svolgono con le modalità previste dal presente articolo.

2. Sono materie di informazione preventiva le seguenti:

a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;

b) criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;

c) utilizzazione dei servizi sociali;

Sono materie di contrattazione integrativa le seguenti:

d) modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell'offerta formativa;

e) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani;

f) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, così come modificata e integrata dalla legge n. 83/2000;

g) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

h) i criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 (cfr. nota n. 2), al personale docente, educativo ed ATA;

i) criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del perso

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