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CCNL 24.07.2003

Contratto collettivo nazionale lavoro sottoscritto il 24.07.2003 del comparto scuola quadriennio giuridico 2002-05 e 1° biennio economico 2002-03. (G.U. 14.08.2003, n. 188)

Capo II - Relazioni sindacali

Art. 4 - Contrattazione collettiva integrativa (art. 4 del CCNL 26.5.1999 ed art. 2 del CCNL 15.3.2001)

1. La contrattazione collettiva integrativa è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte.

2. In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale è disciplinata, con cadenza, di norma biennale, collegata alla durata di definizione dell'organico, la mobilità compartimentale; l'utilizzazione del personale in altre attività di insegnamento; l'utilizzazione del personale soprannumerario e di quello collocato fuori ruolo; le procedure e i criteri di utilizzazione del personale, tenuto altresì conto di quanto previsto dalla legge n. 268/2002 e dalla legge n. 289/2002 ( cfr. nota n. 15 ); la mobilità intercompartimentale.

3. Presso ciascuna direzione scolastica regionale la contrattazione integrativa si svolge annualmente sulle seguenti materie:

a) linee di indirizzo e criteri per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro;

b) criteri di allocazione e utilizzo delle risorse a livello d'istituto per la lotta contro l'emarginazione scolastica e per gli interventi sulle aree a rischio e a forte processo immigratorio, inclusa l'assegnazione di una quota dei fondi destinati alla formazione per il finanziamento di moduli formativi;

c) criteri, modalità e opportunità formative per il personale docente, educativo ed ATA.;

d) criteri di utilizzazione del personale;

e) criteri e modalità di verifica dei risultati delle attività di formazione.

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