IperTesto Unico IperTesto Unico

Sentenza Corte Costituzionale 11.06.2003, n. 201

_.

Sentenza: nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 3, lettera b ), e comma 4, e 3, comma 12, della legge della Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4 (Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 7 maggio 2002, depositato in cancelleria il 16 successivo e iscritto al n. 34 del registro ricorsi 2002.

Omissis

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 7 maggio 2002 e depositato il successivo 16 maggio il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato alcune disposizioni della legge della Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4 (Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative).

Il ricorrente - oltre a censurare (a) l'art. 1, comma 3, lettera b ), della legge regionale n. 4 del 2002, in tema di disciplina del Corpo forestale regionale, che sostituisce, con variazioni che si assumono puramente formali e pertanto ininfluenti, l'art. 2 della legge regionale 12 gennaio 2002, n. 2, già impugnato in via principale con precedente separato atto (iscritto al registro ricorsi n. 29 del 2002), e (b) l'art. 3, comma 12, della legge regionale n. 4 del 2002 (anch'esso di modifica di precedente normativa regionale), in tema di limiti minimi di distanza tra impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione e particolari unità abitative collettive (asili, scuole, ospedali, carceri e altre) - solleva, in particolare, questione di costituzionalità dell'art. 1, comma 4, della medesima legge della Regione Lombardia n. 4 del 2002, in quanto tale disposizione, prevedendo l'incompatibilità della carica di consigliere regionale "con quella di presidente e assessore provinciale, di sindaco e assessore di comuni capoluogo di provincia, nonché con quella di sindaco e assessore di comuni con popolazion

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.