Legge 05.06.2003, n. 131
Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (G.U. 10.06.2003, n. 132)
Art. 1 - Attuazione dell'articolo 117, primo e terzo comma, della Costituzione, in materia di legislazione regionale
Art. 2 - Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
Art. 3 - Testi unici delle disposizioni legislative vigenti non aventi carattere di principio fondamentale nelle materie di legislazione concorrente
Art. 4 - Attuazione dell'articolo 114, secondo comma, e dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione in materia di potestà normativa degli enti locali
Art. 5 - Attuazione dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione sulla partecipazione delle regioni in materia comunitaria
Art. 6 - Attuazione dell'articolo 117, quinto e nono comma, della Costituzione sull'attività internazionale delle regioni
Art. 7 - Attuazione dell'articolo 118 della Costituzione in materia di esercizio delle funzioni amministrative
Art. 8 - Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo
Art. 9 - Attuazione degli articoli 123, secondo comma, e 127 della Costituzione, in materia di ricorsi alla Corte costituzionale
Art. 10 - Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie
Art. 11 - Attuazione dell'articolo 10 della legge costituz
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.