Legge regionale Regione Piemonte 20.06.2003, n. 10
1. La Regione Piemonte garantisce l'esercizio del diritto alla libera scelta educativa delle famiglie e degli studenti secondo i criteri e le modalità stabilite nella presente legge.
2. La Regione provvede ad attribuire contributi all'educazione scolastica alle famiglie degli alunni che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado nelle istituzioni scolastiche statali e nelle istituzioni scolastiche paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione).
3. Il contributo è erogato, nei limiti delle risorse regionali disponibili, a parziale copertura delle spese sostenute e documentate relative alla frequenza e all'iscrizione, nonché per gli alunni portatori di handicap di quelle per il personale insegnante di sostegno.
4. Il contributo di cui al comma 3 è complementare e cumulabile con gli altri previsti dalla normativa statale e regionale in materia di diritto allo studio e all'assistenza scolastica.
5. Le modalità di attuazione del contributo regionale all'educazione scolastica e l'importo massimo erogabile sono determinati con regolamento della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare.
6. Il regolamento deve determinare inoltre:
a) il limite di reddito complessivo imponibile del nucleo familiare richiedente in modo da favorire l'esercizio effettivo del diritto alla libera scelta educativa per le famiglie in condizioni di maggiore svantaggio economico e per le quali l'incidenza della spesa scolastica sul reddito complessivo sia più elevata;
b) la quota percentuale di copertura delle spese da articolare in più fasce proporzionali a corr
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