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Decreto legge 24.06.2003, n. 147

Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali. (G.U. 25.06.2003, n. 145)

Art. 7 - Enti pubblici

1. Nell'articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, le parole: "entro il 30 giugno 2003" sono sostituite dalle seguenti:

"entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137".

2. Alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, previsto dall'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono trasferite all'ente Registro italiano dighe (RID) con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane ed i comandi in atto, le funzioni del soppresso Servizio nazionale dighe.

2-bis. In conseguenza della proroga dei termini di cui all'articolo 1, comma 7-ter, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, all'articolo 35, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "entro diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro ventiquattro mesi".

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a un milione di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduziane dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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