Decreto legge 24.06.2003, n. 147
Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali. (G.U. 25.06.2003, n. 145)
1. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2004.
La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.
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