Decreto legge 24.06.2003, n. 147
1. Per le imprese che hanno subito gravi danni a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del novembre 2002, ubicate nelle aree dichiarate in stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2002, i cui fabbricati ed immobili, sedi di attività produttive, sono stati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale o di ordinanza di interdizione al traffico delle principali vie di accesso al territorio comunale, i termini stabiliti dagli articoli 2364, secondo comma, 2447, 2486, secondo comma, e 2496, primo comma, del codice civile sono differiti a dodici mesi dalla chiusura dell'esercizio scadente nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2002 e il 30 settembre 2003.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non rilevano agli effetti dell'applicazione dell'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, qualora comportino il differimento all'anno solare successivo dei termini di versamento previsti dal medesimo articolo 17.
2. I gravi danni subiti dalle imprese in conseguenza degli eventi meteorologici di cui al comma 1, od i costi e le spese relativi ai lavori di ripristino conseguenti agli eventi stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto, possono essere ammortizzati in più esercizi fino ad un massimo di dieci anni.
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