Decreto legge 24.06.2003, n. 147
Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali. (G.U. 25.06.2003, n. 145)
1. I termini di cui all'articolo 62, comma 11, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, relativi agli scarichi esistenti, ancorché non autorizzati, sono differiti fino ad un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
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