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Decreto legislativo 30.06.2003, n. 196

Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. (G.U. 29.07.2003, n. 174)

Parte III - Tutela dell'interessato e sanzioni

Titolo IV - Disposizioni modificative, abrogative, transitorie e finali

Capo I - Disposizioni di modifica

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 174 - Notifiche di atti e vendite giudiziarie 609

[1. All'articolo 137 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:

"Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso.

Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.

Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.".

2. Al primo comma dell'articolo 138 del codice di procedura civile, le parole da: "può sempre eseguire" a "destinatario," sono sostituite dalle seguenti: "esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile,".

3. Nel quarto comma dell'articolo 139 del codice di procedura civile, la parola: "l'originale" è sostituita dall

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