Decreto legislativo 30.06.2003, n. 196
Allegato A - Regole deontologiche (*) (**)
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(*) Il codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici ed il codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti sono inseriti nel presente allegato ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.M. 14 gennaio 2005 (G.U. 29.01.2005, n. 23).
(**) Il presente allegato è stato così ridenominato dall'art. 16, co. 1, D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
A.1 Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica.
(Provvedimento del Garante del 29 luglio 1998, in G.U. 3 agosto 1998, n. 179)
Il garante per la protezione dei dati personali
Visto l'art. 25 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, come modificato dall'art. 12 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, secondo il quale il trattamento dei dati personali nell'esercizio della professione giornalistica deve essere effettuato sulla base di un apposito codice di deontologia, recante misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportati alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
Visto il comma 4-bis dello stesso art. 25, secondo il quale tale codice è applicabile anche all'attività dei pubblicisti e dei praticanti giornalisti, nonché a chiunque tratti temporaneamente i dati personali al fine di utilizzarli per la pubblicazione occasionale di articoli, di saggi e di altre manifestazioni di pensiero;
Visto il comma 2 del medesimo art. 25, secondo il quale il codice di deontologia è adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti in cooperazione con il Garante, il quale ne promuove l'adozione e ne cura la pubblic
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