C.M. MIUR 20.06.2003, n. 53
Titolo II - Presentazione delle domande
L'assetto delle graduatorie per l'a.s. 2003/2004, così come specificato nel precedente titolo I, viene definito in due fasi:
1) la prima, già attivata ai sensi dell'art. 8 del D.D.G. 17 aprile 2003, riguarda gli aspiranti inclusi in graduatoria permanente che hanno già avuto facoltà, anche per gli insegnamenti per i quali non hanno titolo ad essere inclusi in graduatoria permanente, di esprimere "ex novo" le loro opzioni per quanto riguarda la provincia e le sedi prescelte per l'inclusione in graduatorie di circolo e di istituto ovvero, non esprimendosi, di confermare per l'a.s. 2003/04 la situazione dell'anno scolastico precedente.
Tali aspiranti sono, pertanto, esclusi dalla possibilità di compilare modelli, previsti dalla presente circolare, che riguardino l'espressione della provincia e/o delle sedi scolastiche dove essere inclusi in graduatorie di circolo e di istituto ma possono soltanto presentare eventuale domanda quali nuovi aspiranti, per nuovi insegnamenti (ivi incluso quello di sostegno) per i quali non figuravano nell'a.s. 2002/2003.
2) La seconda, rivolta agli altri aspiranti non inclusi in graduatoria permanente ed attivata con la presente circolare, per realizzare le ipotesi previste dal co. 10, dell'art. 5, del dm 201/2000 e cioè:
Per gli aspiranti già inclusi nella graduatoria di circolo e di istituto di seconda e terza fascia per l'a.s. 2002/2003: a) possibilità di integrare il numero delle scuole fino al massimo previsto; b) possibilità di sostituire fino ad un massimo di 3 sedi scolastiche; c) possibilità di cambiare provincia con conseguente nuova indicazione delle scuole prescelte.
Per gli aspiranti non inclusi nella graduatoria di circolo e di istituto per l'a.s.
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