C.M. MIUR 20.06.2003, n. 53
Titolo I - Composizione delle graduatorie
Ai sensi del Regolamento adottato con D.M. 25.5.2000, n. 201 - in relazione ai periodi di vigenza stabiliti dal co. 5 dell'art. 5 e per effetto delle domande da presentarsi negli anni scolastici successivi al primo di cui ai co. 9, 10, 11 e 12 del medesimo art. 5 - le graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo per l'a.s. 2003/04 sono costituite - per ciascun posto di insegnamento, classe di concorso e posto di personale educativo - come segue.
Graduatorie di prima fascia (validità annuale)
In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge 20 agosto 2001, n. 333, concernenti l'aggiornamento annuale delle graduatorie permanenti, e delle disposizioni di cui all'art. 8 del D.D.G. del 17 aprile 2003, le graduatorie di circolo e di istituto di prima fascia, integralmente riformulate, comprendono gli aspiranti inseriti nelle graduatorie permanenti relative all'a.s. 2003/2004, graduati secondo l'ordine riferito a ciascuno scaglione ed il punteggio con cui figurano nelle graduatorie permanenti medesime.
Ciascun aspirante si intende incluso nelle graduatorie delle scuole richieste per l'a.s. 2003/04 per effetto dell'avvenuta presentazione, nei termini previsti dal DDG 17.4.2003, del relativo Mod. 3 ovvero, nel caso di mancata presentazione di tale modello, nelle scuole in cui figurava nell'a.s. 2002/03.
Graduatorie di seconda fascia (validità triennale - 3° anno di vigenza)
In attuazione delle disposizioni di cui ai co. 11 e 12 dell'art.5 del DM n.201/00, che prevedono l'inserimento in coda degli aspiranti già inclusi che chiedono nuove scuole e l'inclusione in ulteriore coda dei nuovi aspiranti, alle gra
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.