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CCNL 12.06.2003

Contratto collettivo nazionale lavoro 12.06.2003 relativo al personale del comparto ministeri per quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003. (G.U. 03.07.2003, n. 152 - S.O. n. 102)

Titolo IV - Rapporto di lavoro

Capo III - Disposizioni finali

Art. 18 - Disposizioni particolari

1. Il comma 2 dell'art. 8 del CCNL integrativo del 16 maggio 2001, riguardante l'aspettativa per dottorato di ricerca, all'ultimo rigo, dopo la virgola, viene così integrato "fatta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001 n. 448".

2. Con riferimento all'art. 33 del CCNL del 16 maggio 2001, le parti prendono atto che per mero errore materiale, è stata omessa la citazione della legge 24 maggio 1970 n. 336. Pertanto il comma 3 del suddetto articolo viene integrato, dalla data di entrata in vigore del predetto CCNL, come qui di seguito indicato:"In relazione ai benefici previsti per gli ex-combattenti e simili continua a farsi riferimento alla legge n. 336 del 1970, art. 1 e art. 2 e successive modificazioni ed integrazioni."

3. Con riferimento al personale di cui all'art. 1, comma 2, lett.a), sono confermate le norme stabilite negli specifici CCNL ivi indicati. Le disposizioni dei contratti collettivi nazionali di comparto, ivi richiamate in relazione agli istituti per i quali è prevista la diretta applicabilità al personale medesimo, si intendono modificate o integrate dalle norme contenute nel presente contratto.

4. Le parti, a titolo di interpretazione autentica, chiariscono che, tra le risorse indicate nell'art. 17, comma 13 del CCNL del 16 maggio 2001, sin dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo, sono state ricomprese le risorse già destinate alla corresponsione dell'indennità rischio radiologico, che continua ad essere attribuita al personale avente titolo nelle misure ed alle condizioni pr

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