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Legge 16.01.2003, n. 3

Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione. (G.U. 20.01.2003, n. 15 - S.O. n. 5/L)

Capo I - Disposizioni in materia di pubbliche amministrazioni

Art. 1 - Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione

1. È istituito l'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, di seguito denominato "Alto Commissario", alla diretta dipendenza funzionale del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa annua massima di 582.000 euro a decorrere dall'anno 2002.

3. Il Governo adotta, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, volto a determinare la composizione e le funzioni dell'Alto Commissario, al fine di garantirne l'autonomia e l'efficacia operativa.

4. L'Alto Commissario, che si avvale di un vice Commissario scelto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su sua proposta, tra gli appartenenti alle categorie di personale, nell'ambito delle quali è scelto il Commissario, svolge le proprie funzioni nell'osservanza dei seguenti principi fondamentali:

a) principio di trasparenza e libero accesso alla documentazione amministrativa, salvo i casi di legittima opposizione del segreto;

b) libero accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni;

c) facoltà di esercitare le proprie funzioni d'ufficio o su istanza delle pubbliche amministrazioni;

d) obbligo di relazione semestrale al Presidente del Consiglio dei ministri, che riferisce peri

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