Legge 16.01.2003, n. 3
Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione. (G.U. 20.01.2003, n. 15 - S.O. n. 5/L)
Capo I - Disposizioni in materia di pubbliche amministrazioni
1. Alla stipula dei contratti individuali con i dirigenti incaricati presso i collegi di revisione degli enti pubblici ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, provvedono le amministrazioni dello Stato nel cui interesse l'incarico viene svolto.
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