Legge 16.01.2003, n. 3
Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione. (G.U. 20.01.2003, n. 15 - S.O. n. 5/L)
Capo IX - Disposizioni in materia di tutela della salute
1. All'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come sostituito dall'articolo 3 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, le parole: "acque minerali e termali," sono soppresse.
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