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Legge 16.01.2003, n. 3

Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione. (G.U. 20.01.2003, n. 15 - S.O. n. 5/L)

Capo IX - Disposizioni in materia di tutela della salute

Art. 46 - Semplificazione in materia di sedi farmaceutiche

1. I farmacisti che gestiscono in via provvisoria una sede farmaceutica rurale o urbana, ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché i farmacisti a cui è stata attribuita la gestione provvisoria, nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, della legge 16 marzo 1990, n. 48, anche se hanno superato il limite di età di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362, hanno diritto a conseguire per una sola volta la titolarità della farmacia, purché alla data di entrata in vigore della presente legge risultino assegnatari della gestione provvisoria da almeno due anni e non sia stata pubblicata la graduatoria del concorso per l'assegnazione della relativa sede farmaceutica.

2. È escluso dal beneficio di cui al comma 1 il farmacista che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia già trasferito la titolarità di altra farmacia da meno di dieci anni ai sensi del quarto comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, nonché il farmacista che abbia già ottenuto, da meno di dieci anni, altri benefici o sanatorie.

3. Le domande devono pervenire, a pena di decadenza, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'accertamento dei requisiti e delle condizioni previste dai commi 1, 2 e 3 è effettuato entro un mese dalla presentazione delle domande.

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