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Legge 16.01.2003, n. 3

Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione. (G.U. 20.01.2003, n. 15 - S.O. n. 5/L)

Capo VII - Disposizioni in materia di difesa e di pubblica sicurezza

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 30 - Modifiche all'articolo 2 della legge 9 gennaio 1951, n. 204 9

1. All'articolo 2 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: "f-bis) dei militari, dei militarizzati e volontari deceduti in preunitari a decorrere dal 4 marzo 1848;

f-ter) dei militari e dei militarizzati deceduti durante le missioni di pace".

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa annua massima di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2002.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

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abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 1012), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

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