Legge 16.01.2003, n. 3
Capo I - Disposizioni in materia di pubbliche amministrazioni
1. I commi 7, 8 e 9 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sono abrogati.
2. L'articolo 10, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230, è sostituito dal seguente: "3. La Consulta nazionale per il servizio civile è composta da non più di quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato, scelti in maggioranza tra rappresentanti degli enti e delle organizzazioni, pubblici e privati, che impiegano obiettori di coscienza e volontari del servizio civile nazionale ovvero dei loro organismi rappresentativi, nonché tra rappresentanti degli obiettori di coscienza e dei volontari, delle regioni e delle amministrazioni pubbliche coinvolte".
3. Dall'attuazione del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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