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Legge 16.01.2003, n. 3

Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione. (G.U. 20.01.2003, n. 15 - S.O. n. 5/L)

Capo V - Disposizioni in materia di affari esteri

Art. 24 - Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio dei passaporti

1. La lettera b) dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, è sostituita dalla seguente: "b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della potestà sul figlio;".

2. All'articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del primo comma è sostituito dal seguente: "Il passaporto ordinario è valido per dieci anni";

b) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Il passaporto ordinario, qualora rilasciato per un periodo inferiore a dieci anni, può essere rinnovato, anche prima della scadenza, per periodi complessivamente non superiori a dieci anni dalla data del rilascio";

c) il quarto comma è abrogato.

3. L'articolo 28 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, è abrogato.

4. La disposizione di cui al primo periodo del primo comma dell'articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, come sostituito dalla lettera a) del comma 2 del presente articolo, si applica ai passaporti ordinari rilasciati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

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