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Legge 16.01.2003, n. 3

Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione. (G.U. 20.01.2003, n. 15 - S.O. n. 5/L)

Capo I - Disposizioni in materia di pubbliche amministrazioni

Art. 11 - Codice unico di progetto degli investimenti pubblici

1. A decorrere dal 1º gennaio 2003, per le finalità di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, è dotato di un "Codice unico di progetto", che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE.

2. Entro il 30 settembre 2002, il CIPE, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalità e le procedure necessarie per l'attuazione del comma 1.

2-bis. Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di inve-stimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso 2 .

2-ter. Le Amministrazioni che emanano atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, associano negli atti stessi, il Codice unico di progetto dei progetti autorizzati al pro-gramma di spesa con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette misure, della data di efficacia di detti fin

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