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Informativa INPDAP 23.01.2003, n. 4

Art. 44 della legge 27.12.2002, n. 289. Nuova disciplina del divieto di cumulo tra pensioni di anzianità e redditi da lavoro.

1. Premessa

Sul Supplemento Ordinario n. 240/L alla Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305 è stata pubblicata la legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)".

Con la presente informativa vengono forniti i primi chiarimenti riguardanti il nuovo regime di cumulo tra prestazioni pensionistiche e redditi da lavoro dipendente o autonomo a decorrere dal 1° gennaio 2003, nonché l'accesso al regime di totale cumulabilità per i pensionati di anzianità alla data del 1° dicembre 2002 (ovvero per coloro che entro il 30 novembre 2002 siano cessati, con diritto a pensione, ed abbiano presentato, entro tale data, domanda di pensionamento) e la regolarizzazione, sempre ai fini del cumulo, dei periodi fino al 31 marzo 2003.

2. Regime di cumulo per pensionamenti anticipati decorrenti dal 1° gennaio 2003 (art. 44, comma 1).

L'articolo 44, comma 1, della legge in oggetto dispone che "A decorrere dal 1° gennaio 2003, il regime di totale cumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, previsto dall'articolo 72, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è esteso ai casi di anzianità contributiva pari o superiore ai 37 anni a condizione che il lavoratore abbia compiuto 58 anni età. I predetti requisiti debbono sussistere all'atto del pensionamento".

In virtù di tale disposizione, i pensionamenti di anzianità aventi decorrenza dal 1° gennaio 2003 sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo o dipendente se, all'atto del pensionamento, l'interessato può vantare un'anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni e, congiuntamente, aver compiuto i 58 anni di età, analogamente a quanto già avviene per le pensioni di vecchiaia e le pensioni liquidate con anzianità contributiva

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