D.P.R. 30.01.2003, n. 60
1. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, è sostituito dal seguente:
"1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti, ogni tre anni, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a ciascun triennio, i criteri per l'attribuzione e la ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge, sentiti il Comitato consultivo di cui all'articolo 12 del presente regolamento e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.".
2. I termini indicati nei commi 2, 3 e 5 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: "30 aprile"; "30 aprile" e "30 giugno".
3. Al comma 8 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, la parola: "quarantacinque" è sostituita dalla seguente: "sessanta".
4. Al comma 9 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", i quali trasmettono detti progetti alla Presidenza stessa nel termine di cui al comma 3.".
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